VENDITE A SOGGETTI PRIVATI ESTERI: I VARI CASI
- David Lanza
- 22 mag
- Tempo di lettura: 2 min
Quando una società italiana vende beni a consumatori privati esteri (cioè soggetti non titolari di partita IVA), è fondamentale determinare correttamente il regime IVA applicabile. La regola varia in funzione della residenza del cliente (intra-UE o extra-UE), del luogo di destinazione dei beni e della soglia di 10.000 euro prevista per le vendite a distanza. Analizziamo i principali casi, con riferimento alle norme vigenti.
1. Vendite a privati EXTRA-UE (es. Svizzera)
Caso 1: Spedizione dei beni fuori dall'Unione Europea
Quando la merce viene spedita o trasportata fisicamente fuori dal territorio doganale dell'Unione Europea, la cessione è qualificata come esportazione non imponibile IVA, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del DPR 633/1972.
“Le cessioni all'esportazione non sono imponibili se i beni sono trasportati o spediti fuori dal territorio della Comunità a cura o a nome del cedente”
Fonte: Art. 8, DPR 633/72
Condizione essenziale: è necessario disporre della prova dell'avvenuta esportazione, tramite MRN o documento doganale di uscita.
Caso 2: Ritiro della merce in Italia da parte del cliente
Se il cliente estero (es. svizzero) ritira la merce in Italia, l'operazione non si considera esportazione, salvo che il trasporto all'estero sia effettuato per conto del cedente. In tal caso, si tratta di una cessione interna soggetta ad IVA italiana (es. iva 22% ).
Fonte: Circolare AE 12/E/2020
2. Vendite a privati INTRA-UE (es. Francia)
Le vendite a distanza intra-UE verso consumatori finali (privati non titolari di partita IVA) non costituiscono cessioni intracomunitarie ex art. 41 DL 331/93. Rientrano invece nella disciplina delle vendite a distanza B2C, regolata dall'art. 74-quinquies DPR 633/72 e dalla Direttiva UE 2017/2455.
La soglia dei 10.000 euro
Se il totale delle vendite a distanza e delle prestazioni TTE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione, elettroniche) effettuate verso altri Stati membri UE non supera 10.000 euro annui complessivi, si applica l'IVA italiana.
La soglia è cumulativa per tutte le vendite effettuate verso consumatori in altri Paesi UE e non è calcolata per singolo Stato.
Fonte: Art. 74-quinquies DPR 633/72;
Superamento della soglia: obbligo OSS
Se la soglia viene superata:
L'IVA applicabile è quella del Paese di destinazione;
È necessario identificarsi in ciascuno Stato UE o, in alternativa, aderire al regime OSS (One Stop Shop), con versamento centralizzato in Italia.
Fonte: Direttiva UE 2017/2455; Regolamento UE 282/2011, art. 59c
In fattura:
Se sotto soglia: indicare "IVA 22%" oppure l' IVA effettivamente dovuta per il tipo di bene.
Se sopra soglia e con OSS: indicare "Operazione non imponibile ai sensi dell’art. 74-quinquies, DPR 633/72 – regime OSS"
Conclusioni operative
Cliente | Destinazione merce | IVA applicabile | Norma di riferimento |
Svizzero (extra-UE) | Spedizione fuori UE | Non imponibile | Art. 8, DPR 633/72 |
Svizzero (extra-UE) | Ritiro in Italia | IVA italiana | Art. 2, DPR 633/72 |
Francese (intra-UE) | Totale vendite B2C < 10.000 € | IVA italiana | Art. 74-quinquies, DPR 633/72 |
Francese (intra-UE) | Totale vendite B2C > 10.000 € | IVA estera con OSS | Art. 74-quinquies, DPR 633/72 |
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare anche le istruzioni OSS sul portale dell'Agenzia delle Entrate.
Articolo redatto da Grande Quercia stp sas






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